
Compliance Aziendale
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Internal Audit, Compliance, Responsabilità Amministrativa degli Enti, Sicurezza sul lavoro, Privacy, Dirigente Preposto
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PREV2008
Registrato: 16/05/09 10:50 Messaggi: 2
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Inviato: Sab Mag 16, 2009 11:19 am Oggetto: D.LGS.2008 art 26 |
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Quesito su responsabilità e deleghe x art 26
Le grandi aziende di servizi ricorrono, quasi costantemente attiggendo da "Appalti scatola", all'esecuzione di lavori edili/civili di modesta entità assegnandolo ad un'unica impresa ( nella maggioranza dei casi lavori <100 UOxgg).
Lo stacco della cedola/ordine di lavoro è delegato al RL che ha facoltà di spesa ed è però in sede centralizzata.
A monte il progetto ed in fase esecutiva il controllo dei lavori viene demandato nell'organizzazione al tecnico di area (anche non diplomato o "il geometrino")
La compilazione di un modello per la dichiarazione dei rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro (spesso aree e strade pubbliche) è delegabile al semplice progettista di base con soli compiti tecnici/amministrativi senza deleghe in materia di spesa?
La sottoscrizione in primis di tale modello (modulo standard generalmente predisposto con scelta di caselle) può portare conseguenze sul piano penale per tale progettista di base?
Lo stesso deve essere figura formata come previsto da D.Lgs. 81/08 o è la stessa azienda a individuarlo in base ad esperienze e formazione lavorativa?
Che valore ha poi la firma a valle del RL?
La convalida del documento sul cantiere in fase di primo sopralluogo con impresa conseguentemente è a cura del geometrino.
Grazie a tutti ..... e buona discussione. |
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Inviato: Sab Mag 16, 2009 11:19 am Oggetto: Adv |
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ugofonzar
Registrato: 27/09/08 01:10 Messaggi: 24 Località: Aquileia
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Inviato: Sab Mag 16, 2009 11:36 pm Oggetto: |
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considerazioni interessanti direi
prima cosa: appalti a una impresa solo veramente veramente? ho paura che si bypassi la definizione di cantiere edile, vero?
secondo: della delega alla firma del DUVRI ex art. 26 co. 3 - se non lo firma il datore di lavoro committente lo dovrà firmare da lui una persona delegata appositamente con poteri di spesa (direi qualificato nel testo unico come "dirigente")
terzo: il geometrino (il termine non mi pare molto qualificante, vero? ) è un "preposto" e "referente" del cantiere e quindi nulla di strano direi se formato e che conosce le cose bene
quarto: il progettista... inteso come? (questa è una domanda)
salutoni _________________ ---
Ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD) |
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PREV2008
Registrato: 16/05/09 10:50 Messaggi: 2
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Inviato: Dom Mag 17, 2009 12:22 pm Oggetto: |
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Grazie per questa prima risposta, in cui si denota che hai intuito molto di più di quanto detto nella breve esposizione;resto un po' confuso e approfondisco.
Per entrare nello specifico si tratta di grandissima azienda che realizza elettrodotti di distribuzione e in ciò interviene anche le ultime modifiche al decreto per delegare le responsabilità dei vertici aziendali.
Al dunque:
1) il bypass della definizione di cantiere è cosa istituzionalizzata, si va da
a. definizione di opere di ingegneria civile con esclusione di rifacimento di elettrodotti aerei se non interessanti i sostegni;
b. frammentazione del progetto in + cantieri anche solo dal punto di vista temporale.
c. imposizione di non subappaltabilità a + imprese
d. non considerazione dei lavoratori interni alla azienda appaltante per opere accessorie, di attivazione ecc. per non incorrerre nell'obbligo di PSC redatto da abilitato esterno all'azienda.
2) il Responsabile dei Lavori dichiarato in appalto è un Quadro con ampia procura,
il DUVRI è predisposto e firmato dal redattore di progetto e avvallato da un referente questo sempre quadro, ma con limitati poteri decisionali, sia quest'ultimo che il RL sono sempre previsti abilitati con corsi (vedi ex 494 60/120 ore).
3 - 4) il redattore di progetto, ho cambiato un po' il termine, redige progetti su unificazioni aziendali, può essere anche l'ingegnere neoassunto, geometra, perito o operaio passato tecnico, anche molto esperto e a conoscenza delle modalità esecutive, spesso è soggetto che non ha fatto i previsti corsi di abilitazione alla valutazione dei rischi, non ha una minima discrezionalità di spesa.
Il redattore di progetto non ha alcuna valenza all'esterno dell'azienda: non può firmare documenti ufficiali come richiesta di pareri, DIA e autorizzazioni alla costruzione, nè i relativi disegni tecnici allegati; tali poteri sono delegati al RL.
La struttura aziendale è complessa e se avete capito il progetto è uno standard in pratica eseguito dal redatore di base, con firme di approvazione secondo le deleghe sopra descritte.
Sulla figura del redattore di progeto, sulle competenze legislative, sulle sue abilitazioni e sui risvolti penali che la firma del DUVRI e/o del Documento/Modulo x Art 26 comporta è il fulcro del discorso.
E sul conseguente defilamento della figura di RL.
Per similitudine potrei fare l'esempio di un Libero Professionista nominato Coordinatore per la Progettazione fa redigere da suo collaboratore in studio (per esperto che sia, ma non abilitato dai corsi previsti da 81/2008) il PSC e lo fa sottoscrivere dal collaboratore, così imputando ad esso eventuali negligenze e manchevolezze.
Spero di essere stato più chiaro.
Saluti. |
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ugofonzar
Registrato: 27/09/08 01:10 Messaggi: 24 Località: Aquileia
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Inviato: Dom Mag 17, 2009 8:48 pm Oggetto: |
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Prima regola sull'applicazione delle leggi sulla sicurezza: O SI FANNO LE COSE BENE O NIENTE (ad es. o un evasore totale o tutto in regola)
Seconda regola: più grandi si è, più è facile farsi beccare
Terza regola: spiegare agli amministratori che cosa rischiano (in questo caso "sospensione attività produttiva" ex Allegato I del D.Lgs. 81/08, oltre che a una montagna di sanzioni penali, + in caso di lesioni gravi o gravissime applicazione del D.Lgs. 231/01 - sei nel posto migliore per capire come)
1) è sanzionato penalmente e c'è la sospensione dell'attività produttiva - Allegato I
2) se c'è qualcosa che non va c'è poi la "culpa in eligendo"
3-4) vedi punto 2 - i "deboli" posson far presente al giudice la loro situazione e di solito vengono "protetti"
Consiglio: cambiate consulente (se c'è) e organizzatevi in modo di
a) predisporre PSC ad hoc per i vari lavori applicando il titolo IV in modo corretto
b) formare con le 120 h i coordinatori in fase di progettazione e esecuzione anche interni dando loro gli strumenti per far bene il loro lavoro
c) avvertite i "capi" cosa rischiano e che è la strada sbagliata
spero di esser stato chiaro anche io  _________________ ---
Ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD) |
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