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documentazione obbligatoria per lavoratore autonomo

 
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Autore Messaggio
zoca72




Registrato: 27/05/09 12:07
Messaggi: 1

MessaggioInviato: Mer Mag 27, 2009 1:25 pm    Oggetto: documentazione obbligatoria per lavoratore autonomo Rispondi citando

Sono un lavoratore autonomo nel settore elettrico, non ho dipendenti ne società di fatto, l'impresa edile per la quale lavoro dice che per entrare nei cantieri dovrei essere abilitato e presentare una documentazione, descritta nell'allegato 17 capitolo 2 del d-lgs 81/2008.
il particolare scaturisce una divergenza di idee per quanto riguarda gli " attestati inerenti alla propria formazione ....."
L'impresa mi dice che dovrei frequentare un corso di 16 ore gratuito per attestare che sono a conoscenza dei rischi in cantiere e come Impiantista elettrico dovrei presentare anche il PES che dovrebbe essere un attestato di ladoratore esperto.
Sapete darmi una risposta concreta su ciò che vedo fare e presentare all'impresa per essere in regola? grazie
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MessaggioInviato: Mer Mag 27, 2009 1:25 pm    Oggetto: Adv



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ugofonzar




Registrato: 27/09/08 01:10
Messaggi: 24
Località: Aquileia

MessaggioInviato: Mer Mag 27, 2009 6:59 pm    Oggetto: Rispondi citando

No non è così

D.Lgs. 81/08

Art. 21. Disposizioni relative ai ... lavoratori autonomi

1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori au-
tonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i piccoli impren-
ditori di cui all’articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore
agricolo devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle dispo-
sizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le pro-
prie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano
attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a pro-
prio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi
restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in-
centrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi re-
stando gli obblighi previsti da norme speciali.


Quindi il "può beneficiare" significa che, PAGANDO, partecipa alla formazione e alle visite mediche ad es. fatte dalla impresa committente (ad es.)

_________________
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Ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
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